Art. 11.
(Diritti esclusivi di pesca).

      1. Il regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 314, è abrogato.
      2. I criteri fondamentali per il mantenimento dei diritti di pesca sono i seguenti:

          a) il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ultimo decreto di riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca emesso dalla Corte dei conti;

 

Pag. 14

          b) la presentazione, per l'approvazione da parte della regione territorialmente competente, del piano per l'esercizio della pesca e delle opere ittiogeniche collegate;

          c) l'esercizio diretto o in affitto del diritto esclusivo di pesca;

          d) l'attuazione della attività di vigilanza;

          e) l'osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione dei diritti.

      3. In caso di manifesta violazione dei princìpi di cui al comma 2, le regioni promuovono l'azione di decadenza dal diritto esclusivo di pesca.
      4. I titolari o gli affittuari di diritti esclusivi di pesca appartenenti a privati possono godere di agevolazioni fiscali, non inferiori al 33 per cento, sulle tasse relative al possesso di tali diritti nel caso ne concedano spontaneamente e gratuitamente la gestione a una ZGC, fermi restando le condizioni di pieno e legittimo possesso nonché l'obbligo della ZGC di attuare operazioni ittiogeniche e di vigilanza necessarie per il mantenimento in essere del diritto medesimo in conformità ai criteri di cui al comma 2.
      5. I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle province, ai sensi del quinto comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e possono essere affidati in gestione, preferibilmente a ZGC, nel quale caso si applica il solo canone ricognitorio. Le somme introitate a vario titolo dalle province per l'affitto o l'affidamento in gestione dei diritti esclusivi di pesca ad esse trasferiti sono dalle medesime impegnate per operazioni ittiogeniche sulle acque non gravate da tali diritti.
      6. Le regioni attuano altresì la ricognizione degli usi civici di pesca ove esistenti sul proprio territorio. Per la natura giuridica specifica dell'uso civico le regioni, tramite

 

Pag. 15

le province, promuovono l'aggregazione degli usi civici di pesca ad una ZGC.
      7. Per le acque ricadenti sotto il controllo dei consorzi di bonifica ed irrigazione, ai sensi della lettera e) dell'articolo 134 del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, le regioni, tramite le province, promuovono l'affidamento in gestione della pesca su tali corpi idrici alle associazioni locali di pescatori riconosciute ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.